Sicurezza lavoro nelle scuole, come i luoghi di lavoro

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La sicurezza nelle scuole vista come sicurezza nei luoghi di lavoro, questo il principio che regola la tutela della salute degli studenti ma anche di tutto il personale che effettivamente all’interno degli edifici scolastici ci lavora quotidianamente per anni.

Le regole relative alla sicurezza sul lavoro nelle scuole, come per tutti i luoghi di lavoro, vengono dettate dal Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (DLgs 81/08) e le sue successive modifiche.
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Il DM 382/98 definisce nello specifico che gli alunni sono equiparati ai lavoratori e pertanto hanno diritto alla stessa tutela di qualunque altro addetto, mentre i dirigenti scolastici svolgono il ruolo di datori di lavoro e per questo sono responsabili del corretto svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la tutela della sicurezza nelle scuole. I docenti hanno la funzione di preposto, devono quindi vigilare sull’osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro, informare e formare su tali norme e segnalare eventuali anomalie.

L’Art. 6 del decreto prevede l’obbligo di definire iniziative di formazione, informazione e aggiornamento in merito a prevenzione e protezione nell’ambito della sicurezza sul lavoro a scuola:
“Art. 6. Attività di informazione e di formazione
1. Specifiche iniziative sono assunte dall’amministrazione scolastica in ordine alla formazione e all’aggiornamento in tema di prevenzione e protezione dei soggetti individuati come datori di lavoro, i quali, a loro volta, provvedono all’informazione prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione dei lavoratori prevista dall’articolo 22 del predetto decreto legislativo.”

Oltre alla formazione la normativa prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria all’interno degli edifici nonché della redazione del Documento di valutazione rischi nelle scuole, un documento obbligatorio dove definire possibili fattori di rischio anche inerenti le attività interne ai laboratori (rischio chimico e biologico) o ad aule particolari degli istituti, come ad esempio il rischio nell’uso di videoterminali.

L’RSPP per la sicurezza nelle scuole

La normativa sulla sicurezza definisce inoltre che all’interno di una scuola è obbligatoria la presenza di un Responsabile per il Servizio di Protezione e Prevenzione, in tal senso l’articolo 3 del DM 382/98 definisce che la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti categorie:

  • Personale interno all’unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all’attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;
  • Personale interno all’unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;
  • Personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.

Altre norme per la sicurezza scolastica: antincendio e edilizia

Infine aspetto importante per quanto riguarda la sicurezza nelle scuole è l’edilizia, ovvero tutti gli aspetti inerenti lo stato degli edifici utilizzati come strutture scolastiche, anche questo aspetto rientra nell’ambito delle norme per la sicurezza nelle scuole. La legge del 2 Ottobre 1997, n. 340 “Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica” definisce appunto tutti gli obblighi da considerare nella costruzione o nella scelta di un edificio da destinare all’uso di scuola, una costruzione sicura che deve garantire tutte le vie di fuga necessarie e rispettare i requisiti base necessari alla sicurezza di alunni e personale addetto.

Altre norme importanti sono il Decreto Ministeriale 15.12.75 relativo alle “Norme di prevenzione incendi per edilizia scolastica”, ovvero le norme obbligatorie da seguire per la prevenzione antincendio nelle scuole, dall’edilizia alla formazione del personale passando per l’obbligo di presenza nell’edificio dei cartelli indicativi antincendio e dei dispositivi come gli estintori. A questo si aggiunge il D.M. 26/08/92 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica che si applica agli edifici e ai locali adibiti a scuole, qualora siano oggetto di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali; in cui si insediano scuole di nuova realizzazione e di nuova costruzione.