Per le figure dei preposti e dirigenti le violazioni degli obblighi previsti dal Testo unico sulla sicurezza possono prevedere sanzioni economiche e detentive in alcuni casi anche molto severe.
L’articolo 56 del Testo unico stabilisce per i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, le seguenti sanzioni, più o meno gravi a seconda dell’entità delle violazioni degli obblighi descritti nell’articolo 19 della suddetta norma:
Più complesso il caso dei dirigenti in rapporto ovviamente al loro di grado di responsabilità all’interno dell’organigramma aziendale per cui le pene, descritte nell’articolo 55, possono essere non solo più severe ma anche maggiormente applicate.
Per datori di lavoro e dirigenti, infatti, sono previste le seguenti sanzioni:
È opportuno ricordare, tuttavia, che le sanzioni per i dirigenti non sono limitate a quelle descritte nell’articolo 55 del Testo unico. La stessa norma prevede infatti che ad essi possano essere ascrivibili violazioni relative alla non conformità dei luoghi di lavori, alla mancata o non conforme apposizione di adeguata segnaletica, alla errata valutazione dei rischi fino alla inadeguata attività di formazione e informazione prevista per i lavoratori.
L’articolo 61 infine approfondisce il capitolo sanzioni, in particolare sulle disposizioni di carattere penale, stabilendo che le per le violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni da cui scaturiscono eventi gravi come omicidio colposo o lesioni personali colpose, è automatico l’innesco di una istruttoria di tipo penale a carico dei soggetti inadempienti e in relazione alle responsabilità gerarchiche all’interno dell’azienda.