Essere in regola con la sicurezza sul lavoro CONVIENE in tutti i sensi
Il rispetto della normativa che disciplina la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro è una fonte di garanzia:
- per i lavoratori, per la loro incolumità fisica e psicologica;
- per l’efficienza stessa dell’azienda;
- per la tranquillità del datore di lavoro che in tal modo potrà dedicarsi alla cura degli aspetti principali del suo Business sapendo di aver ottemperato a quanto richiesto dalla Legge.
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Penale, civile e amministrativa: sono le tipologie di responsabilità giuridica previste dal sistema sanzionatorio disciplinato dalla legge in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- La responsabilità penale è di tipo soggettivo e prevede pene detentive, pecuniarie con oneri accessori quali interdizioni, divieti e sospensioni. Per quanto riguarda i reati sul lavoro, tuttavia, la responsabilità viene estesa alle persone giuridiche, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica, come nei casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose che violano le norme sulla sicurezza sul lavoro.
- La responsabilità civile è di tipo oggettivo e soggettivo e le sanzioni definite dal Codice civile o da un contratto tra le parti possono ricadere sia sul soggetto individuale che su un’azienda e prevede un risarcimento del danno e delle spese istruttorie in caso di processo.
- La responsabilità amministrativa è di tipo soggettivo e comporta sanzioni pecuniarie e può colpire sia individui che enti.
Sono i decreti legislativi 81/08 e 106/09 a stabilire, nel dettaglio, le sanzioni per i vari attori del processo aziendale: datori di lavoro, dirigenti e preposti, lavoratori.
Il tipo di sanzione varia in base al grado di responsabilità che il soggetto coinvolto riveste in azienda.
Nello specifico delle diverse figure, lavoratori, datore, RSPP, forniamo le relative indicazioni:
Le disposizioni penali a carico delle suddette figure sono elencate nel Capo IV del Testo Unico sulla sicurezza, agli articoli dal 55 al 59: in essi sono descritti per ogni figura i diversi gradi di pena in relazione all’obbligo violato, pena che può arrivare, nel caso del datore di lavoro, fino all’arresto da tre a sei mesi o ad un’ammenda compresa tra i 2.740,00 e i 7.014,40 euro.