Il Decreto Legislativo 81/08, definito Testo Unico sulla Sicurezza, stabilisce una serie di obblighi per il datore di lavoro. Il datore di lavoro è (art. 2) il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Al Capo III Gestione delle prevenzione nei luoghi di lavoro, Sezione I Misure di tutela e obblighi, l’art. 17 definisce gli “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, mentre l’art. 18 definisce gli “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”. Secondo l’articolo 17, il datore di lavoro non può delegare:
- la valutazione dei rischi e la realizzazione del Documento di valutazione rischi;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il datore di lavoro, secondo l’articolo 18, ha l’obbligo di:
- nominare il medico competente;
- designare i lavoratori incaricati al servizio di prevenzione incendi, gestione delle emergenze e intervento di primo soccorso;
- fornire i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- inviare i lavoratori alla visita medica;
- fornire ai lavoratori indicazioni su come intervenire in caso di pericolo;
- consegnare all’RLS il Documento di valutazione dei rischi;
- prendere provvedimenti al fine di evitare che le misure tecniche adottate rappresentino un rischio per i lavoratori;
- comunicare all’Inail i dati sugli infortuni sul lavoro;
- garantire l’informazione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Sempre l’articolo 18 stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire al medico competente e all’RSPP informazioni:
- sulla natura dei rischi;
- sull’organizzazione del lavoro;
- sulla descrizione degli impianti;
- sui dati relativi alle malattie professionali;
- sui provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Il datore di lavoro, inoltre, deve indire almeno una volta l’anno (art. 35) una riunione periodica a cui prendono parte l’RSPP, il medico competente e l’RLS. Durante la riunione, il datore di lavoro espone ai partecipanti:
- il Documento di valutazione dei rischi;
- l’andamento degli infortuni sul lavoro;
- le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di formazione e informazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.