La normativa sulla sicurezza sul lavoro è molto complessa, perché i settori a cui fa riferimento sono eterogenei e numerose sono le figure coinvolte. Vediamo quindi quali sono le scadenze per ognuno degli adempimenti previsti.
Documento valutazione dei rischi
La prima redazione del DVR deve avvenire entro 90 giorni dall’inizio dell’attività ed entro 30 giorni quando sono state apportate delle modifiche sostanziali all’attività lavorativa, che richiedono una nuova valutazione dei rischi.
Nomina RLS, RSPP e Medico Competente
- L’RLS viene nominato dai lavoratori tramite elezione ogni 3 anni
- Per l’RSPP non sono previste scadenze del mandato, a meno che queste non vengano indicate in un contratto tra datore di lavoro e RSPP
- Per il medico competente vige la stessa regola dell’RSPP quindi non esistono scadenze per il mandato.
Scadenza per la formazione
- La formazione per i lavoratori deve essere effettuata entro 60 giorni dall’assunzione e deve essere aggiornata ogni 5 anni con un corso di 6 ore
- La formazione per l’RLS prevede un aggiornamento annuale di 4/8 ore
- Gli addetti al primo soccorso devono seguire dei corsi di aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni
- Gli addetti antincendio devono seguire dei corsi di aggiornamento ogni 3 anni della durata di 2-5-8 ore a seconda del livello di rischio (Lettera Circolare prot. n. 12653 del 23 febbraio 2011 – Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenza. Corsi di aggiornamento)
- I Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione devono aggiornare la propria formazione nel quinquennio successivo al corso di abilitazione, la durata dipende dal macrosettore ATECO di appartenenza.
- Se il datore di lavoro è RSPP deve aggiornare la formazione ogni 5 anni con corsi di 6 ore per le attività a rischio basso, 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio alto.
Scadenze sorveglianza sanitaria
Almeno una volta all’anno, se i lavoratori sono esposti a sostanze chimiche o cancerogene, deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
Negli altri casi le visite hanno una cadenza variabile tra 2 e 5 anni.
Manutenzione delle attrezzature di sicurezza
Per gli estintori le scadenze variano in funzione della tipologia
Tipo estintore |
controllo |
revisione |
collaudo |
polvere |
6 mesi |
36 mesi |
6 anni o 12 anni (se CE) |
CO2 |
6 mesi |
60 mesi |
10 anni |
Schiuma acqua |
6 mesi |
18 mesi |
6 o 12 (se CE) |
- Per gli Impianti elettrici devono essere effettuate delle verifiche ogni 2/5 anni se c’è rischio incendio medio/basso. Secondo il DM 37/08 la verifica della messa a terra deve essere effettuata ogni 2 anni da tecnici abilitati e la verifica del funzionamento degli interruttori salvavita deve avvenire ogni 6 mesi.
- Per gli ascensori occorre effettuare una verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i componenti ogni 6 mesi mentre va effettuata una manutenzione preventiva 8-12 volte all’anno (incluse le due semestrali)