Il Decreto Legislativo 81/08 tra le Misure generali di tutela (articolo 15) fa rientrare le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso (insieme a quelle per la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori e il pericolo grave e immediato). Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare il lavoratore incaricato al primo soccorso o comunque alla gestione delle emergenze.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per organizzare il servizio di primo soccorso (art. 25) considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Il datore di lavoro, invece, può svolgere direttamente il compito di RSPP (art. 34) e di primo soccorso (insieme alla prevenzione incendi).
Sempre il datore di lavoro ha l’obbligo di informare e formare i lavoratori sulle procedure che riguardano il primo soccorso. I lavoratori che, nello specifico, devono mettere in pratica le misure di sicurezza legate al primo soccorso, sono obbligati a seguire un apposito corso di formazione. Ancora, il datore di lavoro deve organizzare i rapporti (art. 43) con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso.
L’articolo 45, invece, è interamente dedicato al Primo soccorso. L’articolo stabilisce che il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Le attrezzature di primo soccorso, infine, e le loro caratteristiche minime sono stabilite dal decreto ministeriale 15 luglio 2003.