ART. 26 (Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: “dalle direttive europee, nonché” sono soppresse.
2. All’articolo 41, comma 2, del decreto, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: “e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”.
3. All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.”.
4.All’articolo 41, comma 3, del decreto, la lettera a) è soppressa.
5. All’articolo 41, comma 4, del decreto, le parole: “lettere a), b) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)”.
6. All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 4, è inserito il seguente: ”4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.”.
7.All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.”.
8. All’articolo 41 del decreto, il comma 8 è abrogato.
9. All’articolo 41, comma 9, del decreto, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva,”.
Concetto chiave dell’articolo
Modifiche all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ridefinisce i criteri della visita preassuntiva.