Art. 75 – Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Concetto chiave dell’articolo
In quali occasioni l’uso dei dispositivi di protezione individuale sono indispensabili secondo quanto riportato dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.