La normativa in materia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale fa riferimento agli artt. 74 e seguenti del DLgs 81/08 e all’allegato VIII dello stesso decreto.
Il datore di lavoro sceglie i DPI dopo aver effettuato la valutazione dei rischi che non possono essere evitati. Dalla valutazione dei rischi emergono anche le caratteristiche che devono possedere i DPI al fine di essere adeguati a proteggere i lavoratori. A questo punto il datore di lavoro confronta i dispositivi presenti sul mercato, individuando quelli più adeguati. QUalora intervengano delle modifiche ai processi valutati, è necessario anche rivedere la tipologia di DPI scelta.
Il datore di lavoro, basandosi sulle indicazioni offerte dal produttore, deve individuare le modalità di utilizzo in funzione di entità del rischio; frequenza dell’esposizione al rischio; caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e prestazioni del DPI.
Fra gli altri doveri del datore di lavoro:
I lavoratori, come stabilito dall’art. 20 Dlgs 81/08, devono sottoporsi all’addestramento sull’uso dei DPI e devono utilizzare i dispositivi nella maniera e con le modalità indicate dal datore di lavoro. Il mancato utilizzo dei DPI è passabile di sanzione per i lavoratori.
I lavoratori devono provvedere a curare i DPI messi a loro disposizione e non devono apportare loro modifiche.
I lavoratori devono seguire le procedure di riconsegna dei DPI e devono segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente che rilevano nell’utilizzo del DPI.