Chi può essere e cosa fa l’RSPP?

Home FAQ Chi può essere e cosa fa l’RSPP?

RSPP sta per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, i cui compiti e obblighi sono definiti innanzitutto dal DLgs 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e da successive integrazioni normative, tra cui l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

L’art. 2 del DLgs 81/08 definisce l’RSPP

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Registrazione corsi sicurezza lavoro

Requisiti dell’RSPP

L’articolo 32 del DLgs 81/08 definisce i requisiti dell’RSPP. Viene richiesto:

  • possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
  • un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
  • un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali
  • qualora non si abbia il diploma di istruzione secondaria per diventare RSPP occorre aver svolto una delle funzioni in proprio o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 e solo dopo aver svolto i corsi di formazione specifici

Compiti dell’RSPP

I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono elencati nell’art. 33 del DLgs 81/08:

  • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,
  • elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • ideazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica

In tutte le sua attività l’RSPP deve collaborare con il datore di lavoro, oltre che con il medico competente e l’RLS per specifici compiti (ad esempio la riunione periodica o l’elaborazione della valutazione dei rischi).

RSPP e datore di lavoro

Secondo la normativa vigente ci sono casi in cui il datore di lavoro può ricoprire in prima persona il ruolo di RSPP (art. 34 DLgs 81/08), seguendo specifici corsi di formazione e aggiornamento. I casi previsti sono:

  • Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori (1)
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
  • Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
  • Altre aziende fino a 200 Lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Il corso RSPP datore di lavoro ha durata variabile in funzione del livello di rischio dell’azienda (16 ore basso – 32 ore medio – 48 ore alto). Può essere svolto in modalità e-learning per i moduli 1 e 2, i moduli 3 e 4 devono essere invece effettuati in presenza (Accordo Stato regioni 21 dicembre 2011). Al termine del corso è necessario sostenere un test di verifica dell’apprendimento, al superamento del quale si otterrà l’attestato necessario per ricoprire tale ruolo. Ogni 5 anni si dovrà seguire un corso di aggiornamento per RSPP datore di lavoro della durata di 6 ore per il rischio basso, 10 ore per il rischio medio e 14 ore per il rischio alto.

RSPP interno

Stando a quanto stabilito dal comma 6 art. 31 del DLgs 81/08 ci sono casi in cui il Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere necessariamente interno all’azienda:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N) , e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N) , e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

Formazione per l’RSPP

Per ricoprire il ruolo di RSPP, interno o esterno, occorre seguire dei corsi di formazione specifici, di durata variabile in funzione del codice ATECO dell’azienda di appartenenza. La formazione è articolata in 3 moduli:

  • Il Modulo A di base, comune a tutti i settori ATECO e della durata di 28 ore
  • Il Modulo B, per il quale è propedeutico il modulo A, specifico sui rischi e le attività di prevenzione da adottare nel settore di ATECO di appartenenza. La durata è variabile.
  • Il Modulo C tratta le tecniche di comunicazione, organizzazione e gestione, non è indispensabile aver seguito il modulo B, mentre il modulo A è propedeutico. Durata fissa di 24 ore per tutti i settori.
Settore ATECO Modulo A Modulo B Modulo C Modulo A+B+C
1

Agricoltura

28 36 24 88
2

Pesca

28 36 24 88
3

Estrazioni minerali Altre industrie estrattive Costruzioni

28 60 24 112
4

Industrie alimentari Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoio
Legno
Carta, Editoria, Stampa
Minerali non metalliferi Produzione e lavorazione metalli
Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici Fabbricazione macchine e apparati elettrici ed elettronici
Autoveicoli
Mobili
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Smaltimento rifiuti

28 48 24 100
5

Raffinerie, Trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica

28 68 24 120
6

Commercio ingrosso e dettaglio, Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli – lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, etc..) Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni

28 24 24 76
7

Sanità, Servizi Sociali

28 60 24 112
8

Pubblica Amministrazione

28 24 24 76
9

Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Associazioni ricreative,Servizi domestici Organizzazioni extraterritoriali

28 12 24 64

Anche la durata dei corsi di aggiornamento varia in funzione del settore ATECO di appartenenza: