insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Il servizio di sorveglianza sanitaria viene svolto dal medico competente, quando nominato dal datore di lavoro e include (art. 41 DLgs 81/08):
- visita medica preventiva per assicurarsi che il lavoratore possieda i requisiti necessari per svolgere la mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori e confermare l’idoneità al lavoro. Se non esistono disposizioni differenti la visita viene effettuata una volta all’anno.
- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora il medico competente ritenga che esista un collegamento all’attività lavorativa;
- visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva, su richiesta del datore di lavoro, del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione delle ASL.
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute per più di 60 giorni.
Le visite mediche non possono essere effettuate:
- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
A seguito delle visite mediche appena elencate il medico competente può esprimere quattro tipi di giudizio:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
I lavoratori possono avviare un ricorso contro il giudizio del medico competente entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio, da presentare all’organo di vigilanza territorialmente competente che può confermare, modificare o revocare il giudizio.
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