Il lavoratore autonomo trova la sua definizione nel Codice Civile. All’articolo 2222, Titolo III Del lavoro autonomo, si stabilisce che lavoratore autonomo è “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente“. All’interno del lavoro autonomo si distinguono due macro categorie che corrispondono alla tipologia di prestazione: manuale o intellettuale.
Trattandosi di lavoratore, anche chi opera in completa autonomia deve essere tutelato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, il Decreto Legislativo 81/08, definito Testo Unico sulla sicurezza, in più di un articolo fa riferimento alla figura del lavoratore autonomo, spesso accostato ai lavoratori che operano nelle aziende di famiglia. L’articolo 21, “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi“, stabilisce che (comma 2) i lavoratori autonomi hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici sulla salute e la sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, l’articolo 41 del citato decreto stabilisce che deve essere effettuata dal medico competente nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta o nei casi previsti dalla normativa vigente. La sorveglianza sanitaria comprende:
In riferimento ai corsi di formazione e informazione, invece, l’articolo 37 stalisce l’obbligo per il datore di lavoro di assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. Il lavoratore autonomo, lavorando in completa autonomia, è datore di lavoro di se stesso e deve provvedere alla sua formazione.
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