Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
(alinea così modificato dall’articolo 72 del d.lgs. n. 106 del 2009)
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. (comma abrogato dall’articolo 72 del d.lgs. n. 106 del 2009)
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
(comma così modificato dall’articolo 72 del d.lgs. n. 106 del 2009)
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
Concetto chiave dell’articolo
La sicurezza sul lavoro in relazione al rischio caduta dall’alto, cosa fare e cosa prevede la normativa in merito a sistemi di protezione obbligatori e altri dispositivi e precauzioni necessarie.