Art. 22 (Obblighi dei progettisti)
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Concetto chiave dell’articolo 22
Disposizioni per i progettisti dei luoghi di lavoro e dei relativi impianti.