Articolo 102, Consultazione rappresentanti sicurezza

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 102, Consultazione rappresentanti sicurezza

Art. 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza)
1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al
riguardo.

Concetto chiave dell’art. 102

Con questo articolo si obbliga il datore di lavoro a consultare l’RLS nominato affinché possa verificare le modifiche apporta al POS e al PSC.