Articolo 112, idoneità opere provvisionali

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 112, idoneità opere provvisionali

Art. 112 (Idoneità delle opere provvisionali)

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola
d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla
loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’allegato XIX.

Concetto chiave dell’articolo

L’articolo illustra quali caratteristiche debbano rispettare le opere provvisionali per la sicurezza sul lavoro, caratteristiche che devono perdurare durante tutta la durata del cantiere.