Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
Concetto chiave dell’articolo
Il coordinatore della progettazione deve redigere il piano di sicurezza e coordinamento, inoltre deve predisporre il fascicolo contenente le informazioni riguardanti la prevenzione e la protezione.