CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Art. 107. (Definizioni)
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che
espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano
stabile.
Concetto chiave dell’articolo
Definizione dei lavori svolti in quota, ovvero tutte quelle occupazioni che si svolgono al di sopra dei 2 mt, esponendo il lavoratore al rischio caduta dall’alto.