CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione II Disposizioni di carattere generale
Art. 108. (Viabilità nei cantieri)
1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.
Concetto chiave dell’articolo
All’interno dei cantieri deve essere sempre assicurata la viabilità di veicoli e persone, pur rispettando le indicazioni fornite dall’allegato XVIII al punto 1.