Articolo 110 Luoghi di transito

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 110 Luoghi di transito

CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Art. 110. (Luoghi di transito)

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.

Concetto chiave dell’articolo

È vietato passare sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili. Tale divieto deve essere esplicitato tramite l’apposizione di barriere. Nel caso in cui fosse invece indispensabile il passaggio esso va protetto con misure adeguate.