CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Art. 110. (Luoghi di transito)
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.
Concetto chiave dell’articolo
È vietato passare sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili. Tale divieto deve essere esplicitato tramite l’apposizione di barriere. Nel caso in cui fosse invece indispensabile il passaggio esso va protetto con misure adeguate.