Articolo 124 – Deposito di materiali sulle impalcature

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 124 – Deposito di materiali sulle impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro.

Concetto chiave dell’articolo

È necessario prestare la massima attenzione al materiale lasciato sui ponti di servizio. Il materiale deve essere depositato temporaneamente e il suo peso insieme a quello delle persone deve essere sempre inferiore a quello previsto dalla resistenza.