Art. 127. (Ponti a sbalzo)
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.
Concetto chiave dell’articolo
Le imprese edili che lavorano in quota, nei casi in cui non sia possibile installare ponti normali, sono autorizzate ad usare ponti a sbalzo, purchè rispettino i requisiti di sicurezza.