Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai
lavoratori autonomi)
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che
compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i
soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b)munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di
appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico
hanno facoltà di:
d) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
e) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali.
Concetto chiave dell’articolo 21
Disposizioni rispetto la sicurezza sul lavoro per i componenti di un’impresa familiare e i lavoratori autonomi.