ART. 22 (Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 34 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31,
comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può
svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi
esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:”2-bis. Il datore di lavoro che svolge
direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione
previsti agli articoli 45 e 46.”.