Articolo 22 Obbligi dei progettisti

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 22 Obbligi dei progettisti

Art. 22 (Obblighi dei progettisti)

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Concetto chiave dell’articolo 22

Disposizioni per i progettisti dei luoghi di lavoro e dei relativi impianti.