Art.23 (Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: “I preposti” sono sostituite dalle seguenti: “I dirigenti e i preposti” e le parole: “e in azienda” sono soppresse;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.”;
c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”;
d) al comma 14, dopo le parole: “successive modificazioni” sono inserite le seguenti: “ , se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.
Concetto chiave dell’articolo
Modifiche all’art.37 D.Lgs. 81/08 riguardo alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di sicurezza. Viene inserita la possibilità di formare i lavoratori anche attraverso organismi paritetici, scuole edili o associazioni sindacali e le modalità in cui essa può avvenire.