Articolo 23 Obbligi dei fabbricanti e dei fornitori

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 23 Obbligi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori)

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro,
dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi
debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Concetto chiave dell’articolo 23

Fabbricanti e fornitori devono attenersi a delle semplici regole circa la vendita o il nolo di attrezzature da lavoro.