Art. 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori)
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro,
dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi
debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Concetto chiave dell’articolo 23
Fabbricanti e fornitori devono attenersi a delle semplici regole circa la vendita o il nolo di attrezzature da lavoro.