Articolo 27 Modifiche articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Home Normativa Dlgs 106/2009 Articolo 27 Modifiche articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ART. 27 (Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”;
b) il comma 2 è abrogato.

Concetto chiave dell’articolo

Le modifiche all’art. 42 D.Lgs. 81/08 stabiliscono che il datore di lavoro, per quanto possibile, cambi le mansioni a un suo dipendente qualora il medico competente lo ritenesse non ideo a quella a lui affidata.