Art. 33 (Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 56 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 56 Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).”.
Concetto chiave dell’articolo
Modifiche delle sanzioni per il preposto in caso di violazioni della normativa del Testo Unico della sicurezza sul lavoro che lo interessa.