Art. 49 (Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 80 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente:“1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:“3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e diquelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.”.