Articolo 53 Tenuta della documentazione

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 53 Tenuta della documentazione

Art. 53. (Tenuta della documentazione)

1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la
memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della
predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
a. l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò
espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b. la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone
responsabili, in funzione della natura dei dati;
c. le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente
riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativoautogenerato dagli stessi;
d. le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai
dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e. sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove
previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f. le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di
memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g. sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano
dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi
geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma
2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone
responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere
custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro
e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.
Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo
8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Concetto chiave dell’articolo

La tenuta della documentazione: il legislatore prevede regole ben precise per l’amministrazione dei sistemi multimediali di gestione delle informazioni. L’adeguamento al testo unico prevede il salvataggio dei dati su 3 supporti diversi e l’accesso alle informazione unicamente a personale con competenze idonee.