Articolo 54 Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 54 Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Art. 54. (Comunicazioni e trasmissione della documentazione)

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.

Concetto chiave dell’articolo

Per la trasmissione della documentanzione si possono usare anche sistemi informatizzati, nel pieno rispetto delle modalità indicate dalla struttura destinata a riceverla.