Articolo 57 Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

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Art. 57 (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori)

1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Concetto chiave dell’articolo

Sanzioni previste per i progettisti in caso di violazione dell’art.22 che li obbliga ad adottare misure di prevenzione della sicurezza sul lavoro nella scelta di tecniche e attrezzature.
Sanzioni previste per fabbricanti e fornitori in caso di violazioni dell’art. 23 che li obbliga a non vendere o fabbricare attrezzature e dispositivi che non rispondono alle disposizioni di legge.
Sanzioni previste per gli installatori in caso di violazione dell’art. 24 che li obbliga a utilizzare attrezzature che rispettino le norme di sicurezza.