Art. 62. (Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 93 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 2 dopo le parole: “coordinatore per l’esecuzione” sono inserite le seguenti: “dei lavori” dopo le parole: “non esonera” sono inserite le seguenti: “ il committente o” e le parole: “lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d) ed e)”.