Articolo 60 Sanzioni per i lavoratori indicati dall’art.21

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 60 Sanzioni per i lavoratori indicati dall’art.21

Art. 60 (Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la
violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera c).
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3.

Concetto chiave dell’articolo

Sanzioni previste per i lavoratori indicati dall’art. 21: componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti. Sono previste in caso di violazione dell’art. 21 che prevede l’utilizzo di attrezzature conformi, di DPI e della tessera di riconoscimento in caso di lavori in appalto o subappalto.