Art. 61. (Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 92, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “ove previsto”;
b) alla lettera b), dopo le parole: “con quest’ultimo” sono inserite le seguenti: “,ove previsto” e dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “,ove previsto,”;
c) alla lettera e), le parole: “segnala al committente e” sono sostituite dalle seguenti: “segnala al committente o”, le parole: “e 96” sono sostituite dalle seguenti: “96 e 97, comma 1,” e dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “, ove previsto,”.
2. All’articolo 92, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b)”.