ART. 75 (Modifiche all’articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 119 del decreto, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. Il sollevamento di
materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato XVIII.”.
Concetto chiave dell’articolo
L’articolo 119 del D.Lgs. 81/08 si occupa degli scavi di pozzi e trincee, con diverse disposizioni a seconda della profondità dello scavo.