(Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 125, del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato”.
Concetto chiave dell’articolo
Le modifiche applicate all’articolo 125 del decreto legislativo in relazione a montanti e protezioni interne per le impalcature e i lavoratori che lavorano in cima.