Art. 84 – Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.
Concetto chiave dell’articolo
Obbligo del datore di lavoro al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro la protezione e la costruzione di edifici, impianti e strutture a prova di fulmine in connessione alle verifiche degli impianti di messa a terra.