Articolo 131 Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 131 Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego

Art. 131. (Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego)

1.  La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi  portanti  prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.

2.  Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all’articolo seguente.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all’autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di  esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio gia’ autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i  giunti alla norma UNI EN 74.

4. Possono essere autorizzati alla  costruzione ed all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali  garantiscano  la  sussistenza dei  gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

5.  L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della  autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g)  dell’articolo 132.

7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell’ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

Concetto chiave dell’articolo

Cosa è necessario seguire per adeguarsi al Testo Unico nella costruzione e nell’impiego di ponteggi a norma.