Articolo 79 e le modifiche all’articolo 128 del decreto 81-08

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ART. 79 (Modifiche all’articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
All’articolo 128, comma 2, del decreto, dopo le parole: “ponti sospesi,” sono inserite le seguenti:“per le torri di carico,”;