Articolo 76 Modifiche articolo 121 decreto 9 aprile 2008, n-81

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ART. 76 (Modifiche all’articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l’articolo 121 del decreto la rubrica della sezione IV del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: “Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali.”