Articolo 24 Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

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Art. 24 (Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 38, comma 1, del decreto, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.”.

Concetto chiave dell’articolo

Modifica all’art 38 del D.Lgs. 81/08 che riguarda le competenze che deve possedere il Medico Competente. In particolare si riferisce all’obbligo di possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale per i sanitari delle Forze armate che svolgono questo compito.