Articolo 13 Modifiche all’art. 18 del D. Lgs 81/08

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ART. 13 (Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 18, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”;
b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
“g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al
medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;”;
c) la lettera o) è sostituita dalla seguente: “o) consegnare tempestivamente al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione,
copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico
come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di
accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;”;
d) alla lettera p), dopo le parole: “comma 3” sono inserite le seguenti: “anche su supporto
informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5,” ed è aggiunto, infine, il seguente
periodo: “Il documento è consultato esclusivamente in azienda.”;
e) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA,
nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di
cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i
dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione
degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;”;
f) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: “aa) comunicare in via telematica all’INAIL e
all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla
presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;”.
2. All’articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e
informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto
di cui all’articolo 8, comma 4.”.
3. All’articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine
all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando
l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la
mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”.