Art. 34 (Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 57 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 57 (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori)
1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.”.
Concetto chiave dell’articolo
L’art. 34 del D.Lgs. 106/09 modifica le sanzioni previste per progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori nell’art. 57 nel D.Lgs. 81/08.