Articolo 35 Modifiche all’art. 58 del D.Lgs. 81/08

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Art. 35 (Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 58 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 58 (Sanzioni per il medico competente)
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.”.

Concetto chiave dell’articolo

L’articolo 35 modifica le sanzioni previste per il medico competente dall’art 58 del D.Lgs. 81/08.