Articolo 37 Modifiche all’art. 60 del D.Lgs. 81/08

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Art. 37 (Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 60 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 60 (Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)
1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la
violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera c).

2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3.”.

Concetto chiave dell’articolo

Modifiche all’art.60 del D.Lgs. 81/08 che riguarda le sanzioni per i lavoratori in caso di inadempienze riguardanti l’art. 21 comma 1 lettere a), b), c) del D.Lgs. 81/08 sulle disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi e riguardanti l’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 81/08 sugli obblighi dei lavoratori.