Articolo 44 Modifiche all’art. 71 del D.Lgs. 81/08

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Art. 44 (Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, dopo le parole: “condizioni di sicurezza” sono inserite le seguenti: “in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3),”;
b) al comma 7, lettera a), le parole: “formazione adeguata e specifica” sono sostituite dalle seguenti: “informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
c) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nell’alinea, dopo le parole: “datore di lavoro” sono inserite le seguenti: “, secondo le
indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,”;
2) i numeri: “1) e 2)” sono sostituiti dalle lettere: “a) e b)”;
3) alla lettera b), così come sostituita dal precedente numero 2, ai numeri 1) e 2), le parole: “a controlli” sono sostituite dalle seguenti: “ad interventi di controllo”;
4) alla lettera c) le parole: “i controlli” sono sostituite dalle seguenti: “Gli interventi di
controllo”;
d) al comma 11, dopo le parole: “verifiche periodiche” sono inserite le seguenti: “volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,” ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.”;
e) al comma 13, dopo le parole: “Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, così come modificate dall’articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: “, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”;
f) al comma 14 le parole: “sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”.