Articolo 84 – Modifiche all’articolo 140 del DLgs 81/08

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ART. 84 (Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 140 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.”.