Articolo 88 – Modifiche all’articolo 159 del Dlgs 9 aprile 2008

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ART. 88 (Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 159 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 159 (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli
articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazionedelle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienicoassistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ».